Poste: legittima l'astensione dal lavoro "accessorio"
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Niente sanzioni ai lavoratori delle Poste della Spezia
Il giudice del lavoro dà ragione ai dipendenti iscritti alla CONFEDERAZIONE UNITARIA DI BASE

Legittima l'astensione al lavoro "accessorio". 

La Spezia - Le Poste Italiane hanno commesso un’azione antisindacale imponendo sanzioni disciplinari ai lavoratori responsabili di aver partecipato ad uno sciopero. Questo è quanto è stato stabilito alla Spezia dal giudice del lavoro Pasqualina Fortunata: la sentenza riguarda una causa promossa dal sindacato di base CUB, riguardo un contenzioso nato fra i lavoratori e le Poste italiane nel luglio del 2004. A quel periodo risale infatti l'accordo, siglato dai Sindacati Confederali e respinto dalla CUB, sulla possibilità per l’azienda di utilizzare, per coprire l’assenza di un collega addetto al recapito della posta, il lavoro di un portalettere già operante nella stessa zona.

Secondo le Poste, il patto firmato con le sole Cgil, Cisl e Uil sottoscriveva anche che il maggior carico di lavoro non andasse considerato come straordinario, come richiesto dalla CUB, e alla conseguente azione di protesta l'azienda fece quindi partire sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori che parteciparono allo sciopero.

Come detto, la causa di lavoro si è però conclusa a favore dei dipendenti: il lavoro dei legali della CUB si è basato su un fatto incontestabile, ovvero che quello sciopero si reggeva sull’astensione dal lavoro "accessorio", ovvero aggiuntivo rispetto al normale orario contrattuale e quindi la pretesa delle Poste italiana di poter retribuire forfettariamente i lavoratori impegnati nella sostituzione non poteva essere accettata.

In più, ha precisato l'avvocato D'Imporzano, la necessità di usare un altro portalettere non dipendeva da questioni legate a cause di forza maggiore come una malattia del lavoratore addetto, ma ad una cronica carenza di personale che non può, ovviamente, gravare sulle spalle dei dipendenti.

 La Spezia, 1 marzo 2005  

 

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pagina aggiornata 09/01/07