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INFORTUNIO SUL LAVORO Il
datore di lavoro è sempre responsabile anche nel caso di Mi è capitato la scorsa estate di incontrare un
ragazzo infortunatosi sul lavoro.Mi ricordo che aveva un piede ingessato. Mi disse che aveva
fatto una manovra sbagliata sulla gru che stava guidando in una zona pericolosa
ed era caduto.Mi venne spontaneo dirgli che poteva chiedere un bel po' di
soldini a titolo di risarcimento del danno al suo datore di lavoro, che era
sicuramente assicurato per simili evenienze. Ma le cose stanno diversamente! Mi sembra necessario allora fugare ogni dubbio che possa
insorgere in questa materia. Spero di fare cosa utile riportando uno stralcio del testo di
una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. lavoro n. 3213
del 18.02.2004), chiarissima e di semplice lettura: “......Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad
impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il
lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche
da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso: ne
consegue che il
datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore,
sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non
accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte
del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per
l'imprenditore che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle
relative prescrizioni l'eventuale concorso di colpa del lavoratore;
con l'ulteriore conseguenza che l'imprenditore è esonerato da responsabilità
solo quando il comportamento del dipendente presenti i caratteri dell'abnormità,
inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle
direttive ricevute, come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi
come causa esclusiva dell'evento. (v. per tutte Cass. 19 agosto 1996 n. 7636, 22
luglio 2002 n. 10706, 21 maggio 2002 n. 7454). Il datore di lavoro,
in caso di violazione delle norme poste a tutela dell'integrità fisica del
lavoratore, è
interamente responsabile dell'infortunio che
ne sia conseguito e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato,
avendo egli il dovere di proteggere l'incolumità di quest'ultimo nonostante la
sua imprudenza o negligenza; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui la
condotta del lavoratore dipendente finisca per configurarsi nell'eziologia
dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale
condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di
subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il
cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme
antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza) e nell'ordine di eseguire
incombenze lavorative pericolose, funge da unico efficiente fattore causale
dell'evento dannoso (Cass. 8 aprile 2002 n.5024). “ 15 Marzo 2004 Avv. Maria Sofia Sterzi Via Garibaldi n.35 17043 Carcare (Sv) Tel. / fax 0195.10965 e-mail: avv.mariasterzi@libero.it |
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