|
|
|
COMUNICATO
STAMPA IGNORAVA
LA LEGGE COMPORTANDOSI DA “PADRONE DELLE FERRIERE” CONDANNATO
PER ATTIVITA’ ANTISINDACALE IL
PRESIDE DELL’I.T.I.S. “GIORGI” DI MILANO Il
Tribunale di Milano sezione Lavoro
ha accolto la denuncia della CUB e ha
condannato gli incredibili comportamenti del dirigente scolastico Incredibile
ma vero: un preside di Milano in barba alle leggi, ignora completamente i
criteri secondo i quali dovrebbe venir gestito un istituto. Si tratta del
preside dell’istituto I.T.I.S. “G. Giorgi” di Milano denunciato
dalla CUB, Confederazione Unitaria di Base, perché il dirigente
scolastico è ripetutamente venuto meno ai propri obblighi sindacali previsti
dal contratto: informativa,
contrattazione e consultazione delle RSU. In
pratica il preside non consultava mai le rappresentanze sindacali quando doveva
prendere decisioni
in merito alla modalità di formazione delle classi, la determinazione degli
organici di Istituto, le modalità di utilizzo del personale in rapporto al
Piano dell’Offerta Formativa (POF), le attività ed i progetti retribuiti con
il fondo di Istituto, i criteri di retribuzione e di utilizzo del personale
impiegato per le attività aggiuntive, l’organizzazione del lavoro e
l’articolazione dell’orario del personale docente, educativo e ATA da
utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo di Istituto, nonché la
misura dei compensi al personale docente e ATA per
attività indicate nella contrattazione nazionale. Cosa dice il Tribunale che condanna il preside? Che “dalla lettura delle difese dell’Istituto depositate in udienza (comunicazione del 5/1/04) si evince che il solo accordo che le parti (Istituto e RSU) hanno trovato riguarda il problema della 19° ora, risolto con una riunione del 21/10/03. Al contrario per quanto riguarda l’utilizzazione del Fondo di Istituto è lo stesso Dirigente amministrativo – nella comunicazione 5.1.04 - a chiarire che non vi è alcuno accordo sul punto. Così come non vi è alcun accordo – si legge ancora – sulle modalità di utilizzazione del personale. E nulla si dice quanto ai criteri generali per la ripartizione ei Fondi di Istituto”. Ma non è tutto, ecco cosa ha scritto ancora il Tribunale nella sentenza: “Ma poi quella comunicazione non contiene nemmeno proposte in merito a tali questioni come invece richiede l’art.6 CCNL. Infine si deve registrare che, con comunicazione 6606/C2/C41 del 27.11.03, il Dirigente amministrativo ha regolato, senza alcuna previa contrattazione o accordo con le RSU le chiusure prefestive dell’Istituto, le modalità d’impiego degli ATA e quello di recupero delle ore”. Così
ora all’Istituto ITIS G. Giorgi viene ordinato di avviare immediatamente le
trattative, oltre naturalmente di pagare le spese processuali. CUB SCUOLA |
|