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La
Corte di Cassazione sentenzia sull’attribuzione di mansioni meno qualificate (demansionamento
del lavoratore); i danni, le prove ed i criteri di risarcimento. La
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 26 maggio 2004, n. 10157, ha
stabilito i principi applicabili al risarcimento del danno dall’attribuzione
di mansioni meno qualificate (demansionamento del lavoratore), in relazione alla
natura dei danni risarcibili, all'onere della prova ed ai criteri di
liquidazione. Con
riferimento alla natura dei danni risarcibili, Ia corte recepisce, trasferendoli
nell’ambito della responsabilità contrattuale,
i principi della giurisprudenza sulla responsabilità da illecito
(Cassazione 8827 e 8828/03). Secondo
tale orientamento, il danno non patrimoniale comprende il danno biologico
(inteso come lesione psico-fisica), quello morale ( sofferenza psichica) e la
lesione di diritti e interessi costituzionalmente protetti, quali la
professionalità del lavoratore, l’immagine, la stima di se e quella degli
altri, le chances di carriera e di trovare un’occupazione rispondente alla
qualifica e al livello professionale raggiunti. Viene superara quindi la tripartizione danno patrimoniale-biologico-morale e individuata una più ampia categoria di danno non patrimoniale comprensiva di ogni ipotesi di lesione ingiusta di un valore, costituzionalmente garantito. Dopo
aver affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale, nelle sue
componenti di danno biologico e danno alla professionalità, conseguente al
demansionamento, la Corte fa un’importante distinzione tra tali voci di danno,
in relazione all’onere della prova. In particolare, per il danno biologico,
rilevabile dalla scienza medica, è necessaria la prova della lesione nella sua
entità (mediante certificazione medica o consulenza tecnica). Il
danno da dequalificazione, invece, non può che ritenersi insito nel
demansionamnto stesso, in quanto si traduce in una conseguenza immediatamente
della violazione dell’art. 2103 del Codice civile. In
questo caso il lavoratore è tenuto solo a provare il demansionamento, essendo
sufficiente a dimostrare anche la sussistenza del danno consistente nella
lesione di beni personali costituzionalmente tutelati.
Quanto
ai criteri di liquidazione, la Corte ha precisato che il pregiudizio provocato
alla professionalità del lavoratore è privo delle caratteristiche della
patrimonialità in quanto coinvolge beni quali la dignità del lavoratore, la
sua immagine, la possibilità di esprimere la propria capacità reddituale attraverso la qualifica e il livello
professionale raggiunti, in accordo con l’articolo 4 della Costituzione. Pertanto, secondo la Corte, la liquidazione del danno deve essere effettuata dal giudice assumendo un parametro equitativo essendo inutilizzabili parametri economici o reddituali. Milano
21-07-04 |
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