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IMPORTANTE
SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE SULLA UTILIZZABILITA’ DELLA CESSIONE DI CREDITO
PER OTTENERE LA TRATTENUTA E IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SINDACALI
(Cassazione Sezione Lavoro n°, 3917 del 26 febbraio 2004. Pres, Mattone, Rel.
Filadoro). Mentre
la cessione del contratto, comportando la sostituzione della parte tenuta
all'esecuzione del rapporto, richiede sempre il consenso della parte ceduta - ha
affermato la Corte - questo consenso non è richiesto
per la cessione di credito, perché il cedente aliena e trasferisce
semplicemente una pretesa creditoria e, normalmente, per il debitore ceduto è
indifferente eseguire la prestazione ad un nuovo avente diritto; d'altra parte
la cessione può riguardare anche crediti futuri. E'
appena il caso di ricordare che l'interesse del
sindacato a ricevere le quote sindacali non costituisce un interesse di
mero fatto, ma è pur sempre legislativamente protetto,
dal momento che il primo comma dell'art. 26 della legge
n. 300 del 1970, sopravvissuto alla abrogazione referendaria, contempla
il diritto dei lavoratori di raccogliere i contributi sul luogo di lavoro,
con conseguente compressione del potere di organizzazione imprenditoriale. Né
può dirsi, come sembra affermare la ricorrente, che, in tal modo, siano posti a
carico della società, datrice di lavoro oneri non previsti e comunque
insostenibili. Nal bilanciamento dei diversi interessi non è affatto illogico
che prevalga quello del sindacato alla raccolta dei contributi ed al versamento
diretto degli stessi. Tra
l'altro, gli oneri del pagamento non potranno - intuitivamente - essere
superiori a quelli provisti per l'accredito delle quote associative ai sindacati
firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro, rispetto alle quali la
società ha già contrattualmente assunto il relativo compito organizzativo. Marzo
2004 |
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