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Va
risarcito il danno da amianto - Importante
sentenza La
Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza
644/05 (depositata il 14 gennaio) condanna l’azienda FS a pagare 150 milioni
delle vecchie lire (più gli interessi legali) a un
ferroviere, a titolo di risarcimento del danno biologico sofferto per un tumore
causato dall’esposizione all’amianto. Le
lavorazioni alle quali il ferroviere fu addetto, implicavano un contatto
continuo e non occasionale con rotabili e materiale sui quali era diffuso
l’utilizzo dell’amianto. Secondo la Corte, il dipendente è stato esposto al rischio di inalazione di asbesto a causa del rilascio di fibre dei rivestimenti in amianto spruzzato nelle casse dei rotabili e dalla polvere prodotta in gran quantità dai ceppi frenanti. Per
la Cassazione nei confronti del lavoratore non sono state adottate idonee misure
di tutela della salute, pur essendo note sul piano scientifico, le conseguenze
cancerogene dell’amianto. Nel caso in esame la Corte ha ulteriormente rilevato
che le FS erano strutturate in servizi, uno dei quali era il Servizio Sanitario
Nazionale, con medici di ruolo, e fiduciari consulenti di norma (docenti
universitari e primari) quindi l’azienda FS era dotata di un organismo ad hoc,
assistita da competenze scientifiche, deputate in primo luogo ad assicurare e
garantire la salute dei propri dipendenti. La
Corte ha intravisto la responsabilità sul piano della prevenzione e tutela
della salute di un’organizzazione sanitaria di pur tanto grande potenzialità,
si è dimostrata inadeguata nel rilevare tempestivamente il serio e non
ipotetico pericolo costituito dalle fibre di amianto.
Di qui la responsabilità contrattuale
dell’azienda FS ai sensi dell’articolo 2087 del C.C., in quanto esso non
contiene solo l’enunciazione di un dovere imposto nell’interesse generale,
ma sancisce un obbligo a carico del datore di
lavoro. Quello di adottare comunque, anche dove manca una specifica misura,
“quelle misure e cautele che in funzione della diffusione e conoscibilità pur
valutata in concreto, delle conoscenze si rivelano idonee a tutelare
l’integrità psicofisica di colui che mette a disposizione della controparte
la propria energia vitale” secondo
la suprema Corte. La CUB, con Associazione Esposti Amianto, che, da sempre ha lottato sulla questione amianto, accoglie con viva soddisfazione la sentenza perché riconosce un sacrosanto diritto del lavoratore. La CUB mette a disposizione di tutti i lavoratori interessati (operai, verificatori, macchinisti) che sono stati esposti (nei termini previsti dalla legge 257/92) i propri legali, a titolo gratuito, per avviare il riconoscimento del danno amianto. Marzo
2005 |
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