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La
riforma delle pensioni votata al Senato (13-5-04)
Il
Senato ha approvato il disegno di legge delega che
affida al governo il compito di riscrivere le regole sulle
pensioni. Il disegno di legge delega
passa all’approvazione della Camera. Dopo l’approvazione definitiva dei due
rami del parlamento il governo è legittimato ad emanare entro 12 mesi i decreti
legislativi per: ·
Liberalizzare
l’età pensionabile ·
Eliminare
il divieto di cumulo pensione/reddito da lavoro ·
Sviluppo
della pensione complementare ·
Totalizzazione
dei contributi (cumulabilità dei contributi delle diverse gestioni) Le
modifiche introdotte: Pensione
di vecchiaia
Sistema
retributivo: Fino al 2014
la pensione sarà erogata con i criteri attuali; 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con un minimo
di venti anni di contribuzione. Sistema
contributivo fino al 2007:
Età compresa tra 57 e 65 e almeno 5 anni di contribuzione o in alternativa 40
anni di contribuzione.
Dal 2008-2009:
65 anni di età, 60 le donne, e
5 anni di contribuzione; in alternativa 60 anni e 35 anni di contributi oppure
40 anni di contributi.
Dal 2010-2013:
65 anni di età, 60 le donne, e
5 anni di contribuzione; in alternativa 61 anni e 35 anni di contributi oppure
40 anni di contributi.
2010-2013:
65 anni di età, 60 le donne, e
5 anni di contribuzione; in alternativa 62 anni e 35 anni di contributi oppure
40 anni di contributi. Pensione
di anzianità lavoratori dipendenti
Fino
al 2007:
Restano in vigore i criteri attualmente vigenti: 35 anni di contributi+57anni di
età; in alternativa 38 anni di contributi nel 2004 e 2005 e 39 anni di
contributi nel 2006 e 2007 senza vincolo di età.
E’ previsto, con data da
definire, un bonus esentasse del 32,7% della retribuzione lorda per chi decide
di ritardare il pensionamento. Restano valide anche le finestre d’uscita
vigenti. Dal
2008 al 2009:
Uomini 60 anni di età e 35 anni
di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; Dal 2010 al 2013:
61 anni di età e 35 anni di
contributi; in alternativa 40 anni di contributi; Dal 2014 62 anni di età e 35
di contributi; in alternativa 40 anni di contributi. Donne
dal 2008 al 2014: 57 + 35; con il calcolo contributivo obbligatorio;. Resta
valida la normativa attuale per i lavoratori posti in mobilità, con accordi
sindacali stipulati entro il 1° marzo 2004 per un massimo di 10.000 domande. Pensione
di anzianità lavoratori autonomi
Fino
al 2007:
restano in vigore i criteri
vigenti: 35 anni di contributi+58anni di età; in alternativa 40 anni di
contributi senza vincolo di età; uomini
dal 2008 al 2009:
61 anni di età e 35 di contributi; in alternativa 40 anni di contributi; dal
2010 al 2013:
62 anni di età e 35 di
contributi; in alternativa 40 anni di contributi; dal 2014: 63 anni di età e 35
di contributi; in alternativa 40 anni di contributi Donne
dal 2008 al 2014: 57 + 35; con il calcolo contributivo obbligatorio;. Finestre
di uscita
La
legge modifica lo schema delle finestre d’uscita riducendole da quattro a due. Lavoratori
dipendenti: · Requisito maturato entro il primo semestre e 57 anni entro il 31 dicembre dell’anno precedente: pensionamento il 1° gennaio dell’anno successivo. ·
Requisito
maturato entro il secondo semestre: pensionamento il 1° luglio dell’anno
successivo. Lavoratori
autonomi
·
Requisito
maturato entro il primo semestre: pensionamento il 1° luglio dell’anno
successivo ·
Requisito
maturato entro il secondo semestre: pensionamento il 1° gennaio del secondo
anno successivo. La
delega assegna al Governo la facoltà di individuare finestre diverse per quanti
utilizzano il requisito dei quarant’anni di contributi. Sistema
di calcolo
Si
applica il sistema retributivo per chi aveva al 31 Dicembre 1995 18 anni di
contributi; si applica il sistema contributivo per gli assunti dopo tale data. Si
applica il sistema misto, retributivo per gli anni di contributi versati al
31/12/1995 e contributivo per
i contributi versati successivamente per chi non aveva 18 anni di contributi al
31-12-95. Fondi
pensione complementare
La
legge votata al senato prevede il conferimento del TFR ai fondi pensione; il
conferimento avverrà automaticamente se il lavoratore non esprimerà contrarietà
al conferimento entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato e
entro sei mesi dall’assunzione per i neo assunti. La
legge prevede regole e controlli comuni per tutte le forme di previdenza
complementare, dai fondi chiusi ed aperti alle polizze assicurative. Contributo sulle pensioni d’oro.Il
contributo di solidarietà sulle pensioni alte passa dal 3% al 4% dal 2007 al
2015. Esclusioni
I
militari e le forze dell’ordine conservano l’attuale normativa. A
cura dell’Ufficio Studi CUB
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