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MALASANITA' - Casa di ricovero di via GLENO (BG) UN PESSIMO ACCORDO
In relazione al recente accordo di compartecipazione al pagamento delle rette, sottoscritto dai sindacati con il Comune di Bergamo, si fa notare che questo nuovo sistema non alleggerirà in molti casi gli oneri sostenuti dai malati e dai loro parenti rispetto alle precedenti forme di sussidio che il Comune erogava. Le nuove fasce ISEE prevedono infatti un’esenzione dai pagamenti troppo limitata (solo chi ha ISEE 5.000 Euro o meno non paga) e sono scarsamente progressive, arrivando a un massimo di ISEE 22.500 Euro già con il 20% come partecipazione massima della famiglia. Sarebbe stato meglio innalzare la soglia di esenzione a ISEE 10.000 Euro, stabilire più fasce fino a degli ISEE 30.000 o 40.000 Euro e rendere meno rapido l’incremento delle percentuali (appare iniquo che una famiglia con redditi medio-bassi, con ISEE 16.000 Euro, debba pagare fino al 15% dell’ISEE, ossia 2.400 Euro/anno). Il nuovo sistema ISEE sembra uno dei tanti modi per rimpinguare le esangui finanze comunali, questa volta con il denaro degli anziani malati cronici non-autosufficienti, e pare incredibile che le organizzazioni sindacali confederali abbiano potuto accettare un accordo in cui anche chi ha un ISEE misero e al di sotto della soglia di povertà come 6.000 Euro è tenuto a pagare una parte della retta. Tanto più che negli ultimi cinque anni in Italia più di un milione di famiglie è caduto nella povertà per pagare le rette di degenza del proprio congiunto malato cronico, e che questo tremendo fenomeno, dato il continuo invecchiamento della popolazione, è destinato a crescere sempre di più, coinvolgendo strati sempre più vasti della cittadinanza. Inoltre questo regolamento continua a ignorare, probabilmente in modo volontario, il fatto che la parte sanitaria della rette (più del 70%) debba essere pagata dalla Regione per intero e che non deve essere quindi scaricata dal Comune sugli ammalati e sui loro familiari: abbiamo chiesto moltissime volte che il Comune esigesse questi fondi dalla Regione aprendo un contenzioso in tutte le sedi, ma evidentemente la sete di denaro è tale che è più comodo e rapido andare a svuotare le tasche di chi già soffre. L’art. 438 del Codice Civile, come specificato
dall’art. 2 comma 6 del decreto leg. 130/2000, stabilisce che i parenti sono
tenuti a pagare per gli ammalati ricoverati nelle RSA i soli alimenti, che
riguardano la sola parte alberghiera della retta e che possono essere richiesti
SOLO dal malato o da chi ne fa le veci, rendendo illegale la pratica delle RSA
di far firmare impegnative di pagamento ai parenti; inoltre il medesimo articolo
stabilisce che, in caso di prestazioni sociali agevolate, Noi parenti siamo disposti a pagare i soli alimenti, MA NON LA PARTE SANITARIA DELLA RETTA, che rimane a carico del Sistema Sanitario Regionale e di nessun altro (né Comuni, né parenti, né malati). Infine, il Comitato Ospiti e Parenti del Gleno, che era stato definito dal Sindaco “interlocutore privilegiato”, non è stato minimamente contattato per la stesura di questo iniquo regolamento. Alleghiamo parere del Prof. M. Dogliotti (sotto), docente di Diritto civile all’Università di Genova, e la p. 5 del suddetto regolamento comunale (in allegato); ci riserviamo la possibilità di ricorrere legalmente presso le sedi competenti qualora questo regolamento venga approvato in Consiglio Comunale nella sua forma attuale. Bergamo luglio 2005 Per il Comitato Ospiti e Parenti della Casa di Ricovero di via Gleno – Bergamo Carlo Barbera – Presidente Maria Pia Trevisani Bruni - Vicepresidente
.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-...-.-.-...-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- allegato pg. 5 Nella
valutazione della situazione economica del nucleo familiare verranno inoltre
presi in considerazione i redditi non
soggetti ad IRPEF (redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, venditori
porta a porrà,
compensi erogati da società sportive dilettanti, ecc.) che verranno riparametrati
con la scala di equivalenza prevista dall'ISEE di seguito riportata: nr. componenti del nucleo parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Il
valore ottenuto verrà
sommato al valore ISEE determinando, pertanto, un ISEE riparametrato. La
valutazione della sopportabilità
dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica
della retta di ricovero sarà effettuata con riferimento alle fasce-ISEE di
appartenenza come di seguito
determinate:
Sommando le percentuali di compartecipazione correlate ai singoli valori ottenuti per ciascun nucleo familiare componente la rete di sostegno si determina la capacità complessiva dei predetti nuclei familiari di sostenere il costo della retta per la quota non coperta dal richiedente. La sopportabilità economica dei nuclei familiari della rete di sostegno così calcolata costituisce il valore minimo di compartecipazione alla spesa per la copertura della retta, fatta salva la facoltà per gli stessi di contribuire in misura maggiore. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- Ancora sul pagamento delle rette di ricovero a carico dei parenti: ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM
(tratto da "Prospettive assistenziali", n. 138/2002) Non vi era bisogno di un esplicito intervento
normativo per affermare l'illegittimità della prassi, ancora assai diffusa,
degli enti erogatori di richiedere il pagamento delle rette di ricovero ai
parenti dell'assistito che non sia in grado di farlo: il soggetto privo di
mezzi, può rivolgersi ai parenti, ai sensi dell'art. 433 c.c. e seguenti, per
ottenere gli alimenti e cioè quanto gli è necessario per soddisfare i bisogni
più essenziali, ma si tratta di rapporto privato tra parente e parente, per il
quale nessuna sostituzione da parte di altri (e men che meno di un ente
pubblico) può essere ammessa. E' pertanto da ritenersi che per tutto il sistema integrato di interventi e servizi sociali, delineato dalla legge n. 328, valga il principio, così chiaramente espresso dai presenti decreti, di esclusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento delle rette di ricovero. Qualche ambiguità potrebbe emergere dal contesto
del decreto n. 130/2000, là dove si precisa che la valutazione della situazione
economica del richiedente è determinata "con riferimento alle informazioni
relative al nucleo familiare di appartenenza". Ci si riferisce comunque
alla famiglia anagrafica, dunque ai parenti già conviventi con l'assistito,
ovvero a quelli che hanno in carico tale soggetto. Ma la valutazione estesa ai
familiari deve necessariamente coordinarsi con il principio sopra indicato, ed
esplicitamente enunciato, per cui l'ente erogatore non può richiedere il
pagamento parziale o totale delle rette ai parenti: è da ritenere, pertanto,
che, ove l'assistito non richiedesse gli alimenti o in caso di interdizione il
suo tutore) o essi venissero spontaneamente corrisposti dai parenti (ma
all'assistito, non all'ente), l'ente erogatore non potrebbe far altro che
riferirsi alle sole condizioni economiche dell'assistito nei confronti del quale
(e non dei parenti) potrebbe agire anche esecutivamente (ove il ricovero abbia
propri redditi, magari cospicui).
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