|
|
|
Deportazione migranti italia/libia MA QUESTO GOVERNO RICORDA CHE LAMPEDUSA
FA PARTE DEL TERRITORIO NAZIONALE E CHE GLI
STRANIERI COMUNQUE PRESENTI IN ITALIA HANNO DIRITTO
AL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA
UMANA ? ELEMENTI PER UN ESPOSTO DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA
REPUBBLICA DI ROMA ED ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO DI STRASBURGO. Malgrado le flebili voci di una parte
dell’opposizione, anche dopo la dura condanna
delle organizzazioni non governative più impegnate nella difesa dei
diritti dei migranti (AMNESTY, ICS e MSF), continua il ponte aereo da Lampedusa
a Malta, adesso anche con aerei militari. Centinaia di immigrati salvati dalla Marina in acque
internazionali o giunti irregolarmente fino a Lampedusa, dopo essere stati
trattenuti un giorno o due nel centro di permanenza temporanea di quell’isola,
vengono deportati in Libia, pur essendo certo che non si tratta di cittadini di
quel paese. Il Ministro Pisanu rassicura che queste operazioni di
rimpatrio sono conformi al diritto nazionale, alle convenzioni internazionali ed
ai principi generalmente riconosciuti a salvaguardia dei diritti umani di
qualunque persona. Le affermazioni del ministro Pisanu hanno tentato di dare una
copertura alla messa in opera anticipata dei piani di rimpatrio forzato,
supportate da gravi dichiarazioni rilasciate qualche settimana fa da alcuni
esponenti dell’opposizione favorevoli agli accordi di riammissione con la
Libia ( si veda la dichiarazione dell’On. Napolitano sul Corriere della sera
del 19 settembre 2004), prima ancora che questi fossero siglati ed approvati dal
Parlamento, come previsto dall’art. 80 della Costituzione italiana. Queste
operazioni di accompagnamento forzato, camuffate da
“respingimenti in frontiera”, adesso note, ma altre se ne erano consumate in
silenzio nei mesi passati, costituiscono invece gravissime
violazioni del diritto interno, del diritto internazionale e del diritto
umanitario. Si deve innanzitutto ricordare come l’art.2 del T.U. 286
del 1998, rimasto immutato dopo la legge Bossi Fini del 2002, riconosce allo
straniero comunque presente sul territorio italiano- e tale certamente è
l’isola di Lampedusa- i diritti fondamentali della persona umana previsti
dalle norme interne, dalle convenzioni internazionali in vigore, e dai principi
di diritto internazionale generalmente riconosciuti”. Agli immigrati comunque giunti sull’isola di Lampedusa
andava dunque riconosciuto innanzitutto il diritto alla
comprensione linguistica ed alla notifica individuale in lingua
conosciuta dei provvedimenti che li riguardavano, provvedimenti che invece hanno
assunto, dopo un sommario esame da parte di un interprete, senza altra
formalizzazione o verbalizzazione individuale, le forme del respingimento
collettivo vietato dalla Carta Europea di Nizza e dalla Convenzione Europea a
salvaguardia dei diritti dell’uomo. Agli stessi immigrati è stato negato il diritto di difesa
previsto dalla Costituzione italiana e dalle leggi interne, in quanto i tempi e
le forme delle misure di respingimento li ha privati di una qualsiasi difesa
effettiva contro gli stessi provvedimenti. Si è inoltre verificata la esclusione del diritto di
presentare domanda di asilo per intere categorie di persone giunte
irregolarmente ( come la quasi totalità dei richiedenti asilo) sul territorio
italiano, selezionate sulla base della presunta appartenenza nazionale, senza
che i singoli avessero la minima possibilità di accedere alla procedura di
asilo. In questo modo, per un numero non definito di persone si è
sicuramente negata la applicazione dell’art. 10.3 della Costituzione italiana,
norma che per la Corte di cassazione ha una immediata efficacia precettiva e che
riconosce l’asilo politico con una estensione ancora maggiore di quanto
previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Proprio
per la rapidità e la sommarietà delle procedure potrebbe essersi anche
verificato il rimpatrio in Libia, paese notoriamente musulmano, di cittadini di
paesi terzi di fede cristiana. E’ un dato oggettivo l’età sempre più bassa
dei migranti per ragioni economiche, dato confermato anche negli sbarchi di
Lampedusa: non ci sono garanzie di alcun genere che sia stata controllata l’età
effettiva degli immigrati irregolarmente giunti sull’isola in questi ultimi
giorni, al fine di evitare il rimpatrio di minori, vietato dalla legge italiana. Si è violata la riserva di giurisdizione prevista
dall’art. 13 della Costituzione italiana in quanto le misure di trattenimento
coattivo e di allontanamento forzato sono state adottate ed eseguite dalle
autorità di polizia senza alcuna convalida da parte dell’autorità
giudiziaria, convalida che sarebbe stata necessaria comunque a seguito
dell’internamento nel centro di permanenza temporanea di Lampedusa secondo
quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.105 del 2001, con
un orientamento giurisprudenziale ribadito ancora con le più recenti sentenze
della Corte pubblicate nel corso del 2004. Si deve ricordare al riguardo che l’accompagnamento
coattivo in frontiera, anche nei casi nei quali non sia preceduto da un
trattenimento in un centro di permanenza temporanea è qualificabile come
“misura limitativa della libertà personale” come tale soggetta alle rigide
previsioni dell’art. 13 della Costituzione. Con i rimpatri effettuati da Lampedusa in Libia, senza un
effettivo controllo dell’autorità giudiziaria
si è violata ancora una volta, ma in modo eclatante
la riserva
di giurisdizione. Ancora uno
schiaffo alla Corte Costituzionale che ancora pochi mesi fa aveva affermato la
incostituzionalità delle norme sulle espulsioni con accompagnamento immediato
sottratte al controllo giurisdizionale. Secondo la
giurisprudenza della Corte non è possibile disporre l’accompagnamento
coattivo in frontiera ( anche nei casi in cui sia mancato il trattenimento
temporaneo) prima che il provvedimento di respingimento o di espulsione sia
stato stabilito o convalidato da un magistrato. E non si potrà certo sostenere
che nel caso dei migranti “respinti” da Lampedusa in Libia si sia trattato
di un respingimento in frontiera semplice, come se questi migranti non fossero
mai entrati nel nostro territorio, unico tipo di provvedimento di allontanamento
forzato che può essere adottato senza particolari formalità, a meno che
Lampedusa non sia improvvisamente diventata una piattaforma galleggiante in
acque internazionali… In realtà si è assistito ad una utilizzazione illimitata
della discrezionalità amministrativa delle autorità di polizia e del Ministero
degli interni che hanno applicato l’art. 10 del T.U. in materia di
respingimento in frontiera come se gli immigrati giunti a Lampedusa o soccorsi
in acque internazionali dalle nostre unità navali non avessero mai fatto
ingresso in Italia. E invece qualunque ingresso, anche se per necessità di
soccorso, integra la presenza effettiva dell’immigrato nel nostro territorio e
l’adozione dei provvedimenti formali conseguenti, di allontanamento o di
trattenimento temporaneo, disposti dal Prefetto o dal Questore. Dove sono questi provvedimenti, quando sono stati emanati e
notificati ai destinatari delle misure di allontanamento forzato, quali
possibilità di ricorso effettivo sono state accordate, sulla base di quali
disposizioni le persone sono state condotte sugli aerei in manette ? O forse,
adesso che le persone sono state allontanate verso la Libia, qualcuno proverà a
metterci sopra una pezza? Appare evidente, anche sulla base dei filmati ripresi dalle
televisioni, come a coloro che sono stati rimpatriati dal nostro governo in
Libia è stato negato il diritto ad agire in giudizio “ per tutelare i propri
diritti in materia civile, penale ed amministrativa” previsto dagli art. 6 e
13 della CEDU e dall’art. 24 della Costituzione italiana. Le indegne
condizioni di trattenimento temporaneo nell’isola di Lampedusa, dove il locale
Centro di permanenza temporanea ( così qualificato dal Ministero degli interni
dopo mesi di equivoci sulla sua esatta destinazione) ha contenuto oltre mille
persone mentre non potrebbe “accoglierne” più di 194, forse non hanno
neppure permesso una minima mobilità all’interno della struttura; risulta che
nella giornata di domenica 4 ottobre sia stato persino negato l’accesso ad un
rappresentante dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
presente dal giorno precedente a Lampedusa. Si è inoltre violato l’art. 14 della Convenzione Europea a
salvaguardia dei diritti dell’uomo che riconosce tutti i diritti previsti
dalla stessa Convenzione senza alcuna distinzione basata sul sesso, sul colore,
sull’origine nazionale e che afferma che tutti devono avere eguale protezione
davanti alla legge. La selezione dei migranti irregolari e la scelta di quelli
tra loro da rimpatriare immediatamente in Libia ha assunto carattere
discriminatorio proprio per la discrezionalità e la sommarietà delle procedure
di identificazione. La esecuzione dei rimpatri forzati verso la Libia, eseguiti
sulla base di intese ministeriali e di accordi operativi a livello di forze di
polizia ha costituito una gravissima violazione dell’art. 10.2 della
Costituzione italiana secondo cui “la condizione giuridica dello straniero è
regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. E proprio a questa stregua il nostro governo, e l’intera
catena di comando che ha predisposto ed eseguito le operazioni di rimpatrio
hanno violato l’art. 3 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti
dell’uomo che vieta il respingimento dei migranti, anche se giunti
irregolarmente, quando questo respingimento possa comportare “trattamenti
inumani o degradanti”. Si deve ricordare al riguardo che le misure di
accompagnamento forzato sono state eseguite nei confronti di immigrati che sono
stati condotti in manette di plastica sull’aereo che li avrebbe consegnati
alla polizia libica e che in Libia non esiste il rispetto dei diritti
fondamentali della persona, ne risulta che la Libia abbia aderito alla
Convenzione di Ginevra. Le misure di accompagnamento forzato sono state eseguite nei
confronti di persone visibilmente nella condizione di nullatenenti verso un
paese che certamente non è il loro, e che non è dotato di alcuna struttura di
accoglienza. Ma probabilmente si dava per scontato che la maggior parte di
questi sventurati sarebbe stata immediatamente deportata dalla Libia,ancora una
volta verso altri paesi come già avvenuto poche settimane fa con voli da
Tripoli a Khartoum, in Sudan, o verso l’Eritrea, proprio quei paesi nei quali
migliaia di persone sono vittima di sanguinosi conflitti, o preda delle bande di
trafficanti. Piuttosto che sortire un effetto dissuasivo rispetto ai
flussi dei migranti irregolari, effetto smentito dall’intensificarsi degli
sbarchi proprio durante lo svolgimento delle operazioni di rimpatrio, quanto
deciso dal Governo Italiano, prima di una scelta comune dell’Unione Europea in
materia di rimpatri, e prima dell’entrata in vigore dell’accordo-fantasma
stipulato con la Libia, integra gravissime violazioni del diritto interno ed
internazionale e dovrà essere portato al più presto all’esame delle
competenti corti per una sanzione esemplare che ribadisca che l’Italia rimane
ancora uno stato di diritto anche per i migranti irregolari che giungono sulle
nostre coste. Non è nostro compito qualificare in questa sede le
fattispecie di reato che si sono integrate in questa tristissima vicenda, ma si
può ricordare la diretta incidenza delle norme di diritto internazionale sul
piano del diritto interno per effetto dell’art. 11 della Costituzione
italiana. Quanto accade in questi giorni a Lampedusa svela la vera
portata della disciplina in materia di respingimenti ed espulsioni introdotta
dalla legge Bossi-Fini e proprio a partire da queste modalità di applicazione
della norma si dovranno moltiplicare i ricorsi alla Corte Costituzionale, non
appena sarà possibile fare intervenire avvocati indipendenti che impediscano la
immediatezza delle deportazioni e rilevino tutte le irregolarità delle
procedure. Ma è forse questa la preoccupazione principale del governo
italiano, come si è già rilevato nel caso delle espulsioni lampo decretate ai
danni dei naufraghi salvati questa estate dalla nave tedesca Cap Anamur. Non si spiega altrimenti la fretta nel disporre le misure di
accompagnamento forzato, come al solito tra il venerdì e la domenica, quasi che
ogni occasione di contatto o qualunque possibilità di difesa legale potessero
compromettere la riuscita dell’operazione di rimpatrio e la
stessa”linea”politica del governo in materia di immigrazione ed asilo. Affidiamo alla magistratura italiana ed alle corti
internazionali il ripristino del principio di legalità
in materia di contrasto
dell’immigrazione clandestina. Il successo delle operazioni di immagine volute
dal nostro governo non può scaricarsi soltanto sui destini di centinaia di
vite, doppiamente vittime, prima dei trafficanti di uomini e poi di prassi
amministrative illegittime ed arbitrarie. I migranti costretti alla irregolarità dalla mancanza di
norme sugli ingressi legali e dall’assenza di una normativa organica sul
diritto di asilo ( e qui l’Italia è un caso unico in Europa) non possono
essere genericamente definiti come clandestini, e quindi criminalizzati oppure
trattati come esseri umani di specie inferiore. Bisogna che i diritti
fondamentali della persona umana vengano riconosciuti a tutti, a tutti gli
uomini ed alle donne, con una particolare attenzione per i più deboli, come i
minori. Se così non fosse la impunità di quanto sta avvenendo in
queste ore tra Lampedusa e la Libia potrebbe autorizzare in futuro comportamenti
altrettanto gravi anche nei confronti di altri immigrati già presenti in Italia
e dei cittadini italiani, in una materia talmente delicata come è quella della
libertà personale, vero fondamento della democrazia di un paese. Fulvio Vassallo Paleologo ASGI Associazione studi giuridici sull’immigrazione ICS Consorzio italiano di solidarietà
1 ottobre 04 |
|