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Comma
132, art.3, legge 350/2003, precisazioni Ad
integrazione e correzione di quanto comunicato in precedenza si precisa quanto
segue: II
disegno di legge S 2512 è stato trasmesso alla Camera il 17 novembre scorso,
assumendo il numero di C4489. In data 17 dicembre, alla camera, il governo, con
un maxi emendamento formato da 4 articoli, ponendo la questione di fiducia, ha
riscritto completamento il testo; eliminando l'emendamento 45.0.1000,
riproponendolo, nella sostanza simile a quello cancellato, come comma 132
dell'art. 3. Il
testo sopra citato é stato definitivamente approvato al Senato il 22 dicembre
scorso, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003,
supplemento ordinario n. 196, come legge 24 dicembre 2003, n. 350 Tale
legge, al comma 133, sempre dell'art. 3, presenta una novità interessante: dal
2004 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio esposti alle
sostanze chimiche di cloro. ammine e nitro vengono riconosciute maggiorazioni
previdenziali simili a quelle degli esposti all'amianto. Si
riporta il comma 132 della legge 350 art.
3 legge 350 del 24 dicembre 2003, comma 132. In
favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003,
il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni,
sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre
2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che
hanno avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze
favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le
certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo
all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di
euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236. Con
il comma 132 il governo, rispetto alla gabbia del famigerato art, 47, ha
allargato leggermente le maglie, riconoscendo le maggiorazioni previdenziali,
anche a quei lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 non rientravano nelle
condizioni per andare i pensione oppure gli stessi, entro la data citata,
avevano già richiesto la certificazione all'INAIL o iniziato un ricorso in
tribunale. Indubbiamente
é stata risanata un'ingiustizia. Resta l'ingiustizia più grande ed odiosa
verso tutti quei lavoratori esposti all'amianto, i quali richiedendo le
maggiorazioni previdenziali dopo il 2 ottobre, persistendo l'art. 47, non li
otterranno mai più. Mi
rallegro per quei lavoratori esposti all’amianto che in base all’art. 47
erano stati esclusi dal beneficio e che ora in base al comma 132, art. 3, legge
350 rientrano nel calcolo della maggiorazione con il coefficiente 1,5. N.B. l'INPS,
in data 18 dicembre 2003, ha emanato la circolare
n. 195 Questa circolare, però, si basa sulla regolamentazione dei
benefici previdenziali agli esposti all'amianto riferita solo in base all'art.
47 della legge 326 del 24 novembre 2003, ma ignora le disposizioni del comma 132
dell'art. 3 legge 350 del 24 dicembre 2003; pertanto la circolare stessa deve
essere riaggiornata. gennaio 2004 x l'AEA Nazionale
C. Mandosio |
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