Gazzetta
Ufficiale N. 295 del 17 Dicembre 2004
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO
27 ottobre 2004
Attuazione
dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per
i lavoratori esposti all'amianto.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.
Visto
l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 271, che
prevede, per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo
superiore a dieci anni, che l'intero periodo soggetto all'assicurazione
obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sia moltiplicato, ai fini delle prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5;
Visto
l'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato in sede
di conversione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante benefici
previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto, che modifica la disciplina
dettata dalla citata legge n. 257 del 1992;
Considerato
che il citato art. 47, superando la preclusione
presente nella previgente disciplina, estende ai lavoratori non
coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL il beneficio
consistente nella rivalutazione del periodo di esposizione all'amianto ai fini
pensionistici, fissando un termine di decadenza per la presentazione all'INAIL
della domanda di rilascio della certificazione di esposizione all'amianto;
Visto,
in particolare, il comma 6 dell'art. 47 del citato
decreto-legge n. 269 del 2003, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, la definizione delle modalità di attuazione;
Visto,
inoltre, l'art. 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante
ulteriori disposizioni in materia di benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all'amianto;
Ritenuta l'opportunità' di delineare un efficace raccordo tra le
citate disposizioni, ai fini della razionale operatività delle
modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici da parte degli enti
previdenziali che erogano le prestazioni e dell'istituto assicuratore cui spetta
la competenza in materia di rilascio della certificazione attestante
l'esposizione qualificata all'amianto;
Decreta:
Art.
1.
Ambito
di applicazione
1.
I lavoratori che, alla data del 2 ottobre
2003, sono stati
esposti all'amianto per periodi lavorativi
non soggetti
all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali
derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con
le modalità stabilite dal presente decreto.
2.
Ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto per periodi
lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'INAIL, che
abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento
dei benefici previdenziali di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, e successive modificazioni, si applica la disciplina previgente
alla medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già provveduto,
l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3
entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 2.
Determinazione del beneficio pensionistico
e criteri di accertamento
1.
Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che sono stati occupati, per un
periodo non inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti
esposizione all'amianto, in concentrazione media annua non inferiore a 100
fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, e comunque sulla durata
oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro,
l'intero periodo di esposizione all'amianto e' moltiplicato, unicamente ai fini
della determinazione dell'importo della prestazione pensionistica, per il
coefficiente di 1,25.
2.
Per attività lavorative comportanti esposizione all'amianto si intendono le
seguenti:
a)coltivazione,
estrazione o trattamento di minerali
amiantiferi;
b)produzione
di manufatti contenenti amianto;
c)fornitura
a misura, preparazione, posa in opera o
installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
d)coibentazione
con amianto, decoibentazione o bonifica da
amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
e)demolizione,
manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f)movimentazione,
manipolazione ed utilizzo di amianto o di
manufatti contenenti amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti
contenenti amianto;
g)raccolta,
trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto.
3.
Per periodo di esposizione si intende il periodo di attività effettivamente
svolta.
Art.
3. Procedura
1.
La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono
accertate e certificate dall'INAIL.
2.
La domanda di certificazione dell'esposizione all'amianto,
predisposta secondo lo schema di cui all'allegato 1, deve essere
presentata alla sede INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, a pena di decadenza dal diritto ai benefici pensionistici di
cui all'art. 2, comma 1. Per data di presentazione della domanda si intende la
data di arrivo alla sede INAIL o la data del timbro postale di invio nel caso di
raccomandata. I lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, che hanno già presentato domanda
di certificazione dell'esposizione all'amianto alla data del 2 ottobre 2003
devono ripresentare la domanda.
3.
L'avvio del procedimento di accertamento dell'INAIL e'
subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del
curriculum lavorativo, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 2,
rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risulti l'adibizione, in modo diretto
ed abituale, ad una delle attività lavorative di cui al medesimo art. 2, comma
2, comportanti l'esposizione all'amianto.
4.
Le controversie relative al rilascio ed al contenuto dei
curricula sono di competenza delle direzioni provinciali del lavoro.
5.
Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di
lavoro risulti irreperibile, il curriculum lavorativo di cui al comma 3 e'
rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini.
6.
Ai fini dell'accertamento dell'esposizione all'amianto, il
datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie e i documenti
ritenuti utili dall'Istituto stesso. Nel corso
dell'accertamento, l'INAIL esegue i sopralluoghi ed effettua gli
incontri tecnici che ritiene necessari per l'acquisizione di elementi di
valutazione, ivi compresi quelli con i rappresentanti dell'azienda e con le
organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati
nell'azienda stessa.
7.
Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'INAIL si avvale dei dati delle indagini
mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle
informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche
analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un
giudizio sull'esposizione all'amianto fondato su criteri di ragionevole
verosimiglianza.
8.
La certificazione della sussistenza e della durata dell'esposizione all'amianto
deve essere rilasciata dall'INAIL entro un anno dalla conclusione
dell'accertamento tecnico.
9.
Per i lavoratori di cui all'art. 1, comma 2, continuano a
trovare applicazione le procedure di riconoscimento dell'esposizione all'amianto
seguite in attuazione della previgente disciplina, fermo restando, per coloro i
quali non abbiano già provveduto, l'obbligo di presentazione della domanda di
cui al comma 2 entro il termine di
180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10.
Il lavoratore in possesso della certificazione rilasciata
dall'INAIL presenta domanda di pensione all'ente previdenziale di appartenenza
che provvede a liquidare il trattamento pensionistico con i benefici di cui al
presente decreto.
Art.
4.
Disposizioni
finali
1.
L'anzianità' complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con
l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione
all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al
corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza,
ove inferiore.
2.
Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai
regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al
pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità' contributiva e' data facoltà di
optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.
L'opzione e' esercitata al momento della presentazione della domanda di
pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2004
Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 282
Allegato 1 pagg.
28 e 29
Allegato 2 pag.
30