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Alla
Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali Al Presidente Antonio Martone Oggetto:
Regolamentazione dello Sciopero Generale La
proposta di regolamentazione dello sciopero generale da parte della Commissione
di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, di cui alla nota del 29.7.03, inserisce impropriamente nello schema
delle modalità procedurali prescritte dalla L. 146/90 e successive
modificazioni anche lo sciopero generale politico ed economico-politico,
tentando di inquadrare nelle strettoie previste per lo sciopero di categoria un
fenomeno che presenta innegabili tratti di peculiarità. Considerando
lo sciopero generale come la somma di diversi scioperi di settore, e dunque
“esportando” a quello i limiti previsti per questi ultimi, si corre il
rischio di svuotare l’astensione generale del suo stesso tratto
caratterizzante, vale a dire, appunto, il suo essere “generale”. In
altri termini, se alla Commissione di Garanzia fosse attribuito il potere di
limitare lo sciopero generale con riferimento ad alcuni settori sulla base della
regola della cosiddetta rarefazione oggettiva, ovvero di penalizzare le
confederazioni proclamanti le cui associazioni di categoria abbiano effettuato
in tempi ravvicinati scioperi di settore, di fatto avrebbe nel contempo la
possibilità di paralizzarne l’esercizio ovvero di privarlo di alcune delle
sue “forze” e quindi di svuotarlo del suo stesso significato, ossia della
sua portata generale. Non
si può fare a meno di notare che la proposta formulata dalla Commissione, per
gli anzidetti motivi, risulta ancora più preoccupante in considerazione del
fatto che la Commissione intende subordinare l’esercizio dei suddetti poteri
limitanti non già al verificarsi di eventi certi e predeterminati bensì al
ricorrere di una non meglio identificata “compromissione
della continuità dei servizi pubblici essenziali incidente sullo stesso
servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, tenuto conto della potenziale
partecipazione e del possibile impatto delle astensioni collettive”. Tale
indicazione contenuta nel punto 6 lett.b. della proposta avanzata dalla
Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali (“la
Commissione si riserva di valutare se si realizzi o meno una compromissione”)
inserisce un inammissibile elemento di assoluta discrezionalità nella
valutazione da parte della Commissione che determina un quadro di incertezza e
di possibili difformità di comportamento e di giudizio, con evidente potenziale
disparità di trattamento con riferimento a diverse proclamazioni, e può
determinare addirittura una compressione tale da rendere di fatto impraticabile
l’ipotesi dello sciopero generale. Inoltre
appare lesivo del principio di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e del diritto
di sciopero il fatto che la qualificazione della “generalità” della
protesta dipenda dalla diffusione della rappresentatività dei soggetti
proclamanti. È
evidente, infatti, che una simile limitazione preclude la
possibilità di proclamare lo sciopero generale ai sindacati meno
rappresentativi, ma che risultano comunque diffusi tra i lavoratori e
potenzialmente idonei a raccogliere l’adesione di un consistente numero di
lavoratori. Infine,
la necessità che alla proclamazione da parte delle Organizzazioni di livello
confederale segua quella dei sindacati di categoria, stante l’obbligo di
preavviso previsto dalla normativa vigente, determina un’ingiusta estensione
del termine a cui devono sottostare le Confederazioni stesse, con ciò
depotenziando fortemente lo strumento della sciopero generale e determinandone
un inammissibile ed immotivato aggravamento delle procedure di indizione. Del
resto – come riconosciuto nel testo della stessa proposta – la legge 146 del
1990 e la legge 83 del 2000 non prendono assolutamente in considerazione lo
sciopero generale, e tutte le formulazioni in esse contenute hanno come punto di
riferimento l’astensione collettiva dal lavoro in settori specifici. Ciò
non toglie evidentemente che – tranne nelle ipotesi previste dall’art. 2
comma 7 – è possibile comunque ricavare l’esistenza della necessità di
adottare un termine di preavviso e che vanno in ogni caso salvaguardate le
prestazioni indispensabili. Lo
sciopero economico-politico è uno strumento di partecipazione dei lavoratori
alla formazione delle decisioni di politica economica che toccano i loro
interessi e come tale non può essere disciplinato alla medesima stregua dello
sciopero per fini contrattuali, in quanto connotato dalla funzione di pressione
sugli organi di formazione della volontà politica. Ragion
per cui gli obblighi derivanti dai diversi accordi categoriali e dalla normativa
sopra richiamata sono assolutamente incompatibili con la garanzia costituzionale
di cui all’art. 40 nelle ipotesi di sciopero economico politico. Pertanto
le comunichiamo la nostra forte contrarietà ad ogni intervento teso a
introdurre vincoli alla proclamazione allo Sciopero Generale e alla
partecipazione da parte dei lavoratori allo stesso. Milano 8 settembre 2003
Confederazione Unitaria di Base in formato .zip -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Mercoledì 10 c.m. alle ore 9,00 si terrà un Presidio organizzato dal sindacalismo di Base a Roma in Via Po, 16 dove si riunisce la Commissione di Garanzia per protestare contro la proposta di limitare l'esercizio dello Sciopero Generale
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