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Video
sorveglianza: diritti, sicurezza e prevenzione Dal
garante della privacy fornite nuove garanzie
Principi
generali per soggetti pubblici e privati ·
I sistemi di
videosorveglianza possono riprendere persone identificabili solo se, per
raggiungere gli scopi prefissati, non possono essere utilizzati dati anonimi ·
La raccolta e l'uso
delle immagini sono consentiti solo se fondati su presupposti di liceità: cioé,
per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni
istituzionali e, per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi
di legge o effettuate per tutelare un legittimo interesse ·
Prima di installare
un impianto di videosorveglianza, occorre valutare se la sua utilizzazione sia
realmente proporzionata agli scopi perseguiti o se non sia invece superflua. Gli
impianti devono cioé essere attivati solo quando altre misure (sistemi
d'allarme, altri controlli fisici o logistici, misure di protezione agli
ingressi ecc.) siano realmente insufficienti o inattuabili ·
I cittadini che
transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati della rilevazione dei
dati. L'informativa (della quale il Garante ha anche messo a disposizione un
modello semplificato: un cartello con un simbolo ad indicare l’area
videosorvegliata), deve essere chiaramente visibile ed indicare chi effettua la
rilevazione delle immagini e per quali scopi ·
In caso di
registrazione il periodo di conservazione delle immagini deve essere limitato: a
poche ore o al massimo 24 ore, fatte salve speciali esigenze d’ulteriore
conservazione in relazione ad indagini. Per attività particolarmente rischiose
(es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la
settimana ·
Chi installa
telecamere deve perseguire finalità determinate e di propria pertinenza. Si è
invece costatato che, da parte d’amministrazioni comunali, vengono indicate
indebitamente, come scopo della sorveglianza, finalità di sicurezza pubblica,
prevenzione e accertamento dei reati che competono invece solo ad organi
giudiziari o a forze armate o di polizia ·
Quando s’intende
installare sistemi di videosorveglianza che prevedono un intreccio delle
immagini con altri particolari (es. dati biometrici, voce) o in caso di
digitalizzazione delle immagini o di sorveglianza che valuti percorsi e
lineamenti (es. riconoscimento facciale) è obbligatorio sottoporre tali sistemi
alla verifica preliminare del Garante, ·
Va valutata, inoltre,
da parte di chi installa telecamere una serie d’aspetti: se sia realmente
necessario raccogliere immagini dettagliate; la dislocazione e la tipologia
delle apparecchiature (fisse o mobili) ·
Va limitata
rigorosamente la creazione di banche dati, quando è sufficiente installare un
sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini senza la loro
registrazione (monitoraggio del traffico, controllo del flusso ad uno sportello
ecc.). Non risulta comunque giustificata un'attività di rilevazione a fini
promozionali, turistici o pubblicitari, attraverso web-cam o camera-on-line che
rendano identificabili i soggetti ripresi. Speciflci
settori. ·
Divieto assoluto di
controIlo a distanza dei lavoratori rispettando le garanzie previste in materia
di lavoro, sia all'interno degli edifìci, sia in altri luoghi di prestazione
del lavoro. Inammissibili le telecamere in luoghi non destinati all'attività
lavorativa (bagni, spogliatoi, docce, armadietti, ecc.) ·
Negli ospedali e nei
luoghi di cura è ammesso il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari
reparti (es. rianimazione). Potranno accedere alle immagini solo il personale
autorizzato e i familiari dei ricoverati. Negli istituti scolastici
l'installazione di sistemi di videosorveglianza è ammissibile solo quando
strettamente indispensabile e solo negli orari di chiusura. Soggetti
pubblici. ·
Un soggetto pubblico
può effettuale attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per
svolgere funzioni Istituzionali. Anche quando un'amministrazione è titolare di
compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare
telecamere deve comunque ricorrere un'esigenza effettiva e proporzionata di
prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non o quindi lecita, senza tale
valutazione, una capillare videosorveglianza di intere aree cittadine. ·
Sono ammesse,
nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto
pubblico, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti
installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare
aiuole, di depositare sacchetti dell'immondizia etc. luglio 2004
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