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INDENNITÀ
DI DISOCCUPAZIONE Le
regole sulla modalità di accesso all'indennità di occupazione a requisiti
normali hanno subito delle modifiche con l'applicazione del D.vo n.297 del 19
dicembre 2002. Tale decreto infatti, oltre a modificare quello precedente sulla
riforma del collocamento (D.vo181/2000), ha abrogato le liste di collocamento e
il libretto di lavoro, di conseguenza la procedura in base alla quale
l’iscrizione nelle liste di collocamento era una condizione necessaria per il
pagamento dell’indennità ordinaria adesso non è più applicabile. Con il
nuovo decreto infatti per accedere all'indennità ordinaria di disoccupazione è
necessario essere nello 'stato di disoccupazione' con il quale si intende:
“soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento
e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i
servizi competenti”. Lo
stato di disoccupazione si acquisisce presentandosi personalmente al Centro per
l’Impiego nel territorio del proprio domicilio e firmando la dichiarazione di
immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro. L’obiettivo delle
nuove norme è quello di sostenere il disoccupato attraverso un progetto
individualizzato e concordato con gli operatori: un progetto che parte dalla
valutazione delle competenze e delle risorse complessive della persona. A tale
scopo dopo la firma della dichiarazione di “immediata disponibilità allo
svolgimento di un lavoro”, il lavoratore viene preso in carico dal Centro per
l’impiego che, come prima cosa deve garantire obbligatoriamente un colloquio
di orientamento. La data del colloquio è fissata dal centro entro 3 mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione sulla base dell'organizzazione interna
dell'ufficio che, deve tenere conto anche di tutti gli altri servizi che è
obbligato ad erogare. Durante il colloquio viene concordato un piano il cui
obiettivo è il reintegro nel mondo del lavoro, tale piano terrà conto delle
esigenze del lavoratore. Per favorire il reintegro nel mondo del lavoro potranno
essere fatte proposte di lavoro compatibili con il livello di studio e le
attitudini della persona (salvo diversa esplicita espressione dell'interessato),
e/o potranno essere forniti strumenti e informazioni con finalità orientative
e/o proposte di corsi di formazione, di tirocini presso aziende o altre azioni
che ne migliorino il profilo lavorativo e l’occupabilità. È
comunque sempre possibile accettare una supplenza nella scuola in qualunque fase
del percorso stabilito con il centro, anche nel caso in cui si dovesse prestare
una attività lavorativa offerta da esso. I
casi in cui si può perdere lo stato di disoccupazione, e quindi il diritto a
un’indennità di disoccupazione sono 3: 1.
“mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del
colloquio”. Di norma per giustificati motivi si intendono comprovati
impedimenti oggettivi, tra i quali le ragioni di salute, comunque al massimo è
ammesso un ritardo di 15 giorni. 2.
“rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto
mesi”. Di norma per giustificato motivo si intende una offerta di lavoro non
adeguata alla professionalità del disoccupato oppure un'offerta di lavoro
ubicata in un raggio superiore a 50 km dal domicilio del disoccupato. 3.
“accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro
temporaneo di durata inferiore a otto mesi”
1.
è indispensabile la dichiarazione di immediata disponibilità allo
svolgimento di un lavoro e la presentazione al colloquio fissato. 2.
Durante il colloquio non è opportuno rilevare che la propria presenza è
dovuta semplicemente ad ottenere l'indennità di disoccupazione e che presto vi
sarà attribuita una supplenza, una simile dichiarazione non è compatibile con
lo 'stato di disoccupazione' e metterebbe in difficoltà l'operatore con il
rischio di perdere lo stato di disoccupazione e quindi l'indennità ordinaria. 3.
Qualora lo si ritenga più opportuno o qualora si rinunci al percorso del
centro dei servizi è sempre possibile chiedere l'indennità di disoccupazione a
requisiti ridotti, per la quale la procedura non è cambiata. Non esiste infatti
incompatibilità tra le due indennità. INDENNITA'
DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA - REQUISITI a)
Aver lavorato almeno 52 settimane nel biennio antecedente la data di
risoluzione dell’ultimo rapporto di lavoro (per il calcolo valgono i giorni di
ferie, malattia, infortunio, maternità, festività). Esempio:
ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; nel biennio 1° luglio 2001
– 30 giugno 2003 il lavoratore deve essere stato retribuito per almeno 52
settimane (o 12 mesi). b)
Anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione che risalga ad
almeno due anni rispetto alla data di cessazione dal lavoro (Ciò significa che
si deve aver avuto un rapporto di lavoro (anche di una sola settimana nel
periodo antecedente i due anni che precedono la data di fine rapporto). Esempio:
ultimo rapporto di lavoro cessato il 30 giugno 2003; esistenza di un rapporto di
lavoro, anche di una sola settimana, da una data qualsiasi antecedente il 1°
luglio 2001; c) È obbligatoria la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un lavoro c/o il Centro per l'impiego. INDENNITA'
DI DISOCCUPAZIONE CON REQUISITI RIDOTTI a)
prestazione lavorativa effettiva di almeno 78 giorni di attività lavorativa
nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda (si fa riferimento
all'anno solare; festività, ferie, maternità e assimilabili valgono purché
retribuiti e quindi coperti da contribuzione). Esempio: domanda presentata nel
2004: nel 2003 è necessario avere lavorato 78 giorni b)
anzianità assicurativa obbligatoria contro la disoccupazione da almeno un
biennio antecedente l’anno solare di riferimento. Esempio: anno di riferimento
2004; avere lavorato, anche una sola settimana, nel periodo antecedente il 1
gennaio 2002. Avere almeno 1 settimana di contributi INPS nei 2 anni solari
precedenti CONTRIBUTI I
periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria sono
considerati contribuzione figurativa. I
contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna
domanda) I periodi di percezione di questa prestazione di disoccupazione sono
considerati contribuzione figurativa. I
contributi figurativi sono accreditati dall'INPS d’ufficio (non serve alcuna
domanda) e sono utili per la misura di tutte le pensioni MODALITA'
PAGAMENTO L’indennità
ordinaria ammonta al 40% della media delle retribuzioni lorde percepite
nell’ultimo trimestre antecedente il licenziamento. Il pagamento
dell’indennità ordinaria avviene tramite assegno inviato a casa dalla Sede
INPS competente in base alla residenza. Viene
erogata sulla base delle complessive giornate lavorative (o retribuite) prestate
nel decorso anno solare, la corresponsione avviene con un unico assegno inviato
a casa del lavoratore. il cui importo è pari al 30% della retribuzione media
percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati
in tale anno solare di riferimento (equivalente, a tali fini, a 312 giorni). Assegno
erogato entro il 120° giorno dalla data di presentazione della domanda TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Entro
68 giorni dal licenziamento. Se
la domanda viene presentata dal 1° all’ 8° giorno dalla cessazione del
lavoro, i benefici decorrono dall’ 8° giorno. Se la domanda viene presentata
dal 9° al 68° giorno, i benefici decorrono dal 5° giorno dalla presentazione
della domanda stessa. Tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno Si
ricorda che anche l'indennità di disoccupazione è un reddito imponibile e
quindi soggetto alla ritenuta IRPEF, pertanto è da aggiungere nell’annuale
dichiarazione dei redditi. |
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