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Quando
in Azienda ci si sente spiati dal
Grande Fratello
L’articolo 4 della legge 300/70 (il cosiddetto “Statuto dei Lavoratori”) stabilisce che è fatto divieto all’imprenditore di utilizzare sistemi che consentano il controllo a distanza dell’attività lavorativa dei dipendenti; è tuttavia ammessa la possibilità di installare sistemi che abbiano finalità
organizzative o produttive (come nel caso dei telefoni elettronici, dei computer
e dei tesserini magnetici) e che consentano anche il controllo a distanza dei
lavoratori, a condizione che venga preventivamente (cioè prima
dell’installazione) raggiunto un accordo con le Rappresentanze Sindacali
Aziendali circa le modalità di utilizzo di tali apparecchiature. In
mancanza di accordo con le RSA, su richiesta del datore di lavoro, deve essere
l’Ispettorato provinciale del lavoro a stabilire le modalità di uso delle
apparecchiature elettroniche. In
assenza di tali definizioni dell’utilizzo dei sistemi elettronici, la loro
installazione e il loro utilizzo debbono ritenersi assolutamente illegittimi e
contrari alla legge. In
tali casi è possibile rivolgersi sia al giudice del lavoro civile, sia al
giudice penale per chiedere che sia inibito al datore di lavoro di continuare ad
utilizzare sistemi che consentono il controllo a distanza dei lavoratori. Gli
accordi di regolamentazione di tali sistemi invece debbono essere finalizzati a
impedire la individuazione dell’utente.
In Solo in tal modo è possibile sfuggire al controllo del Grande Fratello. Avv. Mario Fezzi (avv. Diritto del Lavoro -
Milano da Corsera del 27 maggio 1994)
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