RSU SMA spa - importante sentenza del Tribunale di Roma
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COMUNICATO STAMPA 

RSU SMA Spa - ELEZIONI VALIDE – (LA CUB HA VINTO CON IL 70%) IMPORTANTE SENTENZA - IL GIUDICE DIFENDE IL PRINCIPIO DEL PLURALISMO SINDACALE DI FATTO E' NULLO L'ACCORDO DEI CONFEDERALI 

Walter Montagnoli, coordinatore nazionale CUB: “Questa sentenza fa giustizia: erano assolutamente incredibili le variazioni apportate nello scorso contratto nazionale nel quale si voleva stabilire in pratica che solo i sindacati confederali possono indire le elezioni RSU mentre le altre organizzazioni non sono legittimate ad indire le elezioni delle RSU ma hanno solo il potere di iniziativa a presentare le liste. Il giudice invece ha sottolineato che 'l'Accordo interconfederale del 27. 7. 1994 reca la disciplina generale in materia di RSU in una situazione di pluralismo sindacale” e che ”non si comprende per quale via, attraverso il paravento interpretativo si possa pervenire nei fatti all'effetto abrogativo di tale principio”. 

“E' appena arrivata e finalmente fa giustizia – afferma Walter Montagnoli, coordinatore nazionale CUB - La sentenza del Tribunale di Roma riporta alla quasi normalità la situazione della democrazia sindacale. Un argomento importante di cui si parla troppo poco, perché in ballo ci sono sempre i diritti dei lavoratori che hanno IL diritto di scegliersi i sindacati da cui farsi rappresentare. Non è una questione interna ai sindacati, riguarda tutti i lavoratori. 

Entrando nel merito di questa sentenza ricordo come noi abbiamo fatto ricorso contro la S.M.A. spa di Roma per comportamento antisindacale in quanto aveva diffidato la CUB a svolgere le elezioni  per il rinnovo della RSU  l'11 e 12 ottobre 2005 e  non aveva quindi riconosciuto gli eletti come membri RSU presso la filiale SMA di via Rubicone 39. Per non parlare delle sanzioni disciplinari, del rifiuto dei permessi sindacali retribuiti e via dicendo. 

La SMA sosteneva che la FlaicaUniti-CUB non è soggetto legittimato ad indire elezioni RSU non essendo firmataria del vigente ccnl del terziario che dopo le modifiche apportate da Cgil Cisl e Uil e Confcommercio al contratto stipulato il primo luglio 2004,  consente di indire le elezioni alle sole organizzazioni sindacali stipulanti il contratto e non è tutto perché si stabilisce anche che dopo due anni nei quali non vengono indette da loro le elezioni dell'RSU si passa  automaticamente alla nomina delle RSA. Capite il capolavoro dei confederali? 

Questa sentenza fa giustizia: erano assolutamente incredibili le variazioni apportate nello scorso contratto nazionale. Il giudice invece ha sottolineato che “l'Accordo interconfederale del 27. 7. 1994 reca la disciplina generale in materia di RSU in una situazione di pluralismo sindacale” e che 'non si comprende per quale via, attraverso il paravento interpretativo si possa pervenire nei fatti all'effetto abrogativo” di tale principio”. Il giudice Mastroberadino peraltro conferma e condivide le osservazioni emesse sullo stesso oggetto dal giudice Castaldo quando ci ha difeso contro la Cash and Carry spa. 

Anche lui sottolineava che l'accordo Interconfederale del luglio '94 reca la disciplina generale e che si tratta di fonte che individua una serie di principi cui tutti devono riferirsi. Il giudice Paola Mastroberardino poi sottolinea come alla luce di tale principio il recente Accordo interpretativo invocato non può contenere alcuna abrogazione implicita della seconda parte dell'articolo 2 ma solo la normativa di dettaglio per le procedure di indizione delle RSU.  

Ma soprattutto il giudice sottolinea che “appare alquanto difficile ipotizzare che in sede di contrattazione collettiva a livello nazionale le parti abbiano voluto porre nel nulla implicitamente o per fatti concludenti lo stesso principio ispiratore dell'Accordo Interconfederale ossia quel pluralismo sindacale che tiene in considerazione organizzazioni diverse dai sindacati 'tradizionali' a patto che, come ne caso in specie,  abbiano adeguata rappresentatività ed aderiscano esplicitamente ad una serie di principi condivisi nell'ambito della presenza sindacale nei luoghi di lavoro". Ci ho tenuto a virgolettare quanto sentenziato dal giudice – conclude Montagnoli – per restare al merito di oggi anche se mi verrebbe la tentazione di fare un vero e proprio comizio sulla questione perché ne abbiamo veramente viste e sopportate troppe” 

Milano, 30 -1-  2006 

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L'ACCORDO DELLA VERGOGNA firmato il 24-11-2005 tra CONFCOMNNERCIO e CGIL-CISL-UIL - fatto carta straccia dalla sentenza del tribunale (.zip)

 

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pagina aggiornata 09/01/07